Estratto dal Regolamento alberghiero austriaco
Risoluzione del contratto di locazione
1. Il contratto di locazione può essere annullato con dichiarazione unilaterale da parte di uno dei due contraenti al più tardi tre mesi prima della data fissata per l’arrivo del cliente. La dichiarazione di risoluzione deve pervenire all’altro contraente al più tardi tre mesi prima della data fissata per l’arrivo del cliente.
2. Il contratto di locazione può essere annullato con dichiarazione unilaterale di uno dei due contraenti al più tardi un mese prima della data fissata per l’arrivo del cliente, previo pagamento di un’indennità di annullamento corrispondente al prezzo della camera per tre giorni. La dichiarazione di risoluzione deve pervenire all’altro contraente al più tardi un mese prima della data fisstata per l’arrivo del cliente.
3. Anche se non prende possesso delle camere che gli sono state riservate o non consuma i pasti, il cliente è in obbligo di pagare all’albergatore il compenso pattuito. L’albergatore è comunque tenuto a detrarre l’importo corrispondente al risparmio derivantegli dalla non prestazione, oppure la somma realizzata con la locazione delle stanze ad altri clienti. In base alle rilevazioni effettuate dalla Federazione degli esercizi alberghieri, nella maggior parte dei casi il risparmio conseguito dall’albergatore per la non prestazione dei servizi ammonta al 20% del prezzo della camera e al 30% del prezzo per i pasti. L’esercizio alberghiero è tenuto a prendere le dovute misure per cercare di affittare le camere la cui prenotazione sia stata annullata (§1107 ABGB-Codice civile).